Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33962 - pubb. 03/12/2025
Cessione di crediti in blocco e onere della prova
Tribunale Bologna, 13 Novembre 2025. Est. Vaccaro.
Cessione di crediti in blocco – Onere della prova – Contestazione del debitore
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Funzione di pubblicità-notizia – Insufficienza probatoria
Quando il debitore contesti l’esistenza stessa del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB, il cessionario non può ritenersi legittimato sulla sola base dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dovendo produrre il contratto di cessione o la lista certificata dei crediti ceduti, idonea a dimostrare la riconducibilità del credito azionato all’operazione di cartolarizzazione.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB ha mera funzione di pubblicità-notizia, volta a rendere opponibile la cessione ai terzi, ma non prova la titolarità del credito in capo al cessionario, che deve essere dimostrata con idonea documentazione, specie in presenza di specifiche contestazioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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