Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33963 - pubb. 03/12/2025
Assicurazione professionale: il contratto esige dall’assicurato la uberrima bona fides
Cassazione civile, sez. III, 07 Novembre 2025, n. 29456. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.
Assicurazione – Obbligo di buona fede – Uberrima bona fides
Clausola “claims made” – Rilevanza della percezione del rischio
Assicurazione professionale – Responsabilità medica – Dichiarazioni precontrattuali dell’assicurato
Nel contratto di assicurazione l’assicurato è tenuto a riferire tutte le circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. La reticenza, anche colposa, integra violazione dell’art. 1892 c.c. e comporta la perdita del diritto all’indennizzo, indipendentemente dall’esistenza di specifiche clausole contrattuali in tal senso.
La clausola che condiziona la copertura assicurativa alla mancata conoscenza o percezione, da parte dell’assicurato, di elementi di responsabilità pregressi deve essere interpretata valorizzando la rilevanza autonoma della “percezione” del rischio, distinta dalla formale conoscenza di richieste risarcitorie.
In caso di stipula di una polizza successiva a un evento dannoso, l’assicurato è tenuto a dichiarare ogni circostanza idonea a far presumere la propria responsabilità, anche se non abbia ancora ricevuto contestazioni o richieste di risarcimento, poiché l’obbligo informativo precontrattuale discende dal principio di buona fede oggettiva.
Questo il principio di diritto enunciato nella decisione: “L’art.1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia in favore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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