Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33683 - pubb. 07/10/2025

La dimostrazione del periculum nella istanza di sospensione formulata in seno all’opposizione a precetto pre esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Tribunale Tivoli, 25 Settembre 2025. Pres., est. Lupia.


Esecuzione forzata - Istanza di sospensione formulata in seno all’opposizione a precetto pre esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Dimostrazione del periculum



L’istanza di sospensione formulata in seno all’opposizione a precetto pre esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c. postula la dimostrazione della sussistenza dei “gravi motivi”. Tale espressione va declinata nell’accertamento della sussistenza concorrente di due requisiti: la bontà del diritto fatto valere (il “fumus boni juris” ) ed il pericolo del ritardo, il “periculum in mora”.


Occorre precisare che, nel caso della cautela invocata in sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. il presupposto del “periculum in mora” assume carattere più stringente sotto il profilo sostanziale, in quanto l’azione di merito ha ad oggetto un’esecuzione solo minacciata.


Segnatamente il giudizio sulla sussistenza del periculum si concreta nella valutazione delle eventuali lesioni specifiche che il pignoramento può arrecare ai diritti che si intendono espropriare. Ciò in quanto è il pignoramento l’unico atto attraverso il quale la minaccia di inizio dell’esecuzione può essere attuata nelle more del giudizio di opposizione, ponendosi quelli successivi (in particolare il decreto di trasferimento) nella diversa prospettiva della lesione da espropriazione attuata e non solo minacciata.


È dunque necessario che la parte alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio derivante dal vincolo di indisponibilità giuridica discendente dal pignoramento, non potendo in questa sede valutarsi quali ulteriori pregiudizi quelli legati agli atti che definiscono il concreto esito del giudizio esecutivo (e che debbono invece necessariamente essere vagliati ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. e dell’art. 624 c.p.c.). (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)




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