Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 512 - pubb. 01/07/2007

Elementi del contratto e nullità: artt. 27, 29, 37 e 47 reg. Consob

Tribunale Firenze, 04 Dicembre 2006. Pres. Pezzati. Est. Chiarantini.


Intermediazione finanziaria – Violazione di norme del T.U.F. – Natura imperativa – Conseguenze – Nullità e risoluzione – Distinzione – Artt. 27, 29, 37, 47 reg. Consob n. 11522/1998 quali norme indicanti elementi costitutivi del contratto – Violazione – Nullità



Laddove le norme siano attinenti alla struttura ed al contenuto del contratto di intermediazione finanziaria, la violazione di tali norme imperative, quali devono essere considerate quelle previste dal TUF e dal regolamento attuativo, determina la nullità del contratto stesso, senza che tale sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il richiamo ad esse da parte dell’art. 1418 1° comma cod. civ. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 27 reg. Consob, che prescrive che la dichiarazione di consenso dell’investitore all’operazione in conflitto di interesse oltre che scritta sia graficamente evidenziata, all’art. 29, che prescrive che l’ordine di esecuzione di operazione inadeguata debba essere impartito per iscritto, all’art. 37, che prescrive di specificare che l’investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre in tutto o in parte il trasferimento o il ritiro dei propri valori senza che ad esso sia addebitata alcuna penalità ed, infine, all’art. 47, che prevede che sia indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati e che la possibilità di variazione in senso sfavorevole all’investitore del tasso o del prezzo o condizione debba essere specificatamente approvata dall’investitore, costituiscono tutte norme relative agli elementi costitutivi del contratto, alla forma e/o al contenuto e quindi costituiscono regole di validità dello stesso, la cui violazione ne può determinare la nullità.



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione III civile


Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. ri:

Doti Antonio Angelo Pezzati - Presidente

Dott. Giuseppina Guttadauro - Giudice

Dott. Silvia Chiarantini - Giudice relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa n. 8514-2004 RG. promossa con atto di citazione


DA


****** rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Santarcangelo ed elett. domiciliato presso il suo studio in Firenze , via dei Servi n. 12 come da mandato e procura a margine dell’atto di citazione


contro


Banca ****** s.p.a. in persona del vicepresidente ****, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti ******* elett. domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze via ***** , come da mandato e procura in calce all’atto di citazione notificato


Così decisa a seguito di camera di consiglio del 15.11.2006


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 15.5.2004 ****** conveniva in giudizio la Banca *** per sentire dichiarare la nullità del contratto denominato 4You dal medesimo sottoscritto, in subordine la inefficacia ex art. 1469 bis ss. c.c. e in ulteriore subordine l’annullamento ex art 1439 e/o 1428 c.c. ovvero per conflitto di interessi e conseguentemente per sentire condannare la banca convenuta:

- alla restituzione di quanto versato anche a titolo di spese, consistente ad oggi in euro 6.800,00, oltre alla rivalutazione monetaria per il maggior danno ex art. 1224 2° co. c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo oltre interessi legali

- a comunicare alla Centrale rischi associativa gli adottandi provvedimenti

- in estremo subordine alla inefficacia della clausola penale di cui all’art 8 sez 2” del contratto ai sensi dell’art. 1469 bis 3°  co. e 1469 quater c.c.

- al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa ovvero in prosieguo di giudizio ai sensi dell’art. 278 c.p.c. previa equa provvisionale.

In particolare l’attore deduceva che su invito della Banca *** della quale era cliente da oltre 20 anni, si era recato presso la filiale *** di Empoli e sollecitato ad effettuare operazioni di risparmio previdenziale aveva in data 10.4.2001 sottoscritto la proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 You.

L’attore, assumendo la nullità del contratto deduceva

- la violazione all’obbligo informativo e di correttezza e diligenza e trasparenza (artt. 2110 co. lett. a) e b) e 23 TUIF e 26, 28 e 29 Regolam. Consob 11522/1998 riguardanti la riduzione di costi, 1’ adeguatezza delle operazioni e l’obiettivo delle migliorie condizioni per il cliente) avendo la banca ingannevolmente pubblicizzato il piano come prodotto previdenziale a basso rischio avvalendosi di un’apposita brochure e omettendo di comunicare che invece trattatasi di mutuo di scopo e inoltre non avendo consegnato la documentazione la cui consegna è obbligatoria per legge (contratto di intermediazione mobiliare, scheda sulla esperienza in materia di strumenti finanziari, sulla sìtuazione finanziaria, sugli obiettivi finanziari e la propensione al rischio) e prevedendo detto contratto un indebitamento dell’investitore ad un tasso (6,67%) sicuramente superiore al rendimento dell’obbligazione (4,67%) che veniva acquistata col finanziamento e quindi con una perdita sicura del 2%, infine, non essendosi astenuta dal consigliare operazioni inadeguate

- la violazione al principio di disponibilità dell’investimento di cui agli artt. 24 1° co. lett. d) TUF e 37 1° co. lett. e) regol. consob 11522/98 e regol. Banca. d’Italia 1.7.1998, nel senso che con il contratto in questione non è consentito di disporre del proprio investimento mediante interruzione, sospensione dei versamenti o recesso dal contratto stesso

- la violazione al principio di congruità dei costi dello strumento finanziario sancito dall’art. 47 2° co. lett. b) reg. consob cit

- la violazione agli obblighi derivanti dal conflitto di interessi in base agli artt. artt. 21 1° co. Lett. c) TUIF e 27 e 32 regol consob cit, poiché sarebbero stati acquistati con detto piano finanziario fuori mercato in contropartita diretta con la banca obbligazioni Zero Coupon PASCHI 01/16 al prezzo di 47,6449 centesimi con un rendimento netto pari al 4,67%,

- la violazione degli arti 1322, 1343 e 1325 c.c. essendo l’operazione per come congegnata priva di funzione economica ossia priva di causa per i clienti o comunque con causa illecita essendo un contratto squilibrato realizzandosi con esso in sostanza un prestito di somme al 6,67% annuo di interessi allo scopo di far acquistare al cliente obbligazioni della banca stessa con un rendimento annuo del 4,67%

Inoltre l’attore ha eccepito la inefficacia totale del contratto denominato piano 4You ai sensi degli artt. 1469 bis ss. c.c. ancora una volta per violazione del principio di trasparenza, per mancanza di equilibrio nel contratto e per violazione del principio di buona fede contenendo il contratto clausole che comportano uno squilibrio a carico, del consumatore, non essendo redatte in modo chiaro e comprensibile ed essendo perciò l’oggetto e l’adeguatezza del contratto abusivi. In ogni caso ha eccepito quanto meno la inefficacia parziale del contratto medesimo con riferimento alla clausola n. 8 sez. 2 che ha contenuto di penale, prevista per il caso di recesso che non è chiara, abusiva e non sottoscritta, tant’è che se l’attore avesse voluto recedere dal contratto in data 4.2.2004 a fronte di euro 5.113,02 versati mensilmente si sarebbe visto restituire solo euro 160,62.

L’attore ha infine eccepito l’annullabilità del contratto ai sensi dell’art. 1427 c.c. per vizio del consenso dovuto a dolo (att. 1439 c.c.) o ad errore essenziale (1429 c.c.), ricadendo quest’ultimo sulla natura del contratto stesso, contratto di mutuo anziché di investimento come creduto, non avendo avuto il ***** alcuna intenzione di contrarre debiti da rischiare in operazioni finanziarie ed essendosi determinato a stipulare il contratto solo dietro invito e rassicurazioni nonché informativa non completa della banca.

Costituitasi ritualmente in giudizio la Banca convenuta, contestato ogni addebito e violazione alle norme di legge inerenti la correttezza e la buona fede ed in particolare quelle sopra indicate del TUIF e regolamento Consob 11522, eccepiva

- di aver correttamente fornito le informazioni previste all’attore, sia in relazione alla natura dell’operazione finanziaria ed ai suoi rischi, sia in relazione alla esistenza del conflitto di interessi

- di non aver segnalato l’attore alla Centrale dei rischi in ragione dell’adesione al piano 4You

inoltre contestava la eccepita insussistenza di una reale funzione economica del piano di finanziamento.

In data 5.11.2004 il **** depositava istanza di fissazione di udienza riportandosi sostanzialmente alle conclusioni di cui all’atto di citazione alla quale faceva seguito nota di precisazione delle conclusioni della convenuta.

Seguiva decreto di fissazione di udienza con il quale venivano respinte le richieste di mezzi di prova orali e di c.t.u., decisione confermata con ordinanza collegiale del 16.5.2005.

All’esito dell’udienza di discussione finale il collegio si riservava di emettere la sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


È pacifico in causa che l’attore ebbe a sottoscrivere in data 10.4.2001 la proposta di adesione al piano finanziario denominato 4 You (cfr. doc. 10 fasc. attore) strutturato dalla banca **** avente ad oggetto la concessione di un finanziamento di euro 17.424,64 al tasso annuo del 6,67%, avente durata di quindici anni, da rimborsare in numero di 177 rate mensili costanti di euro 154,94 ciascuna, comprensive di capitale ed interessi a partire dal 31.5.2001 e finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari, quali obbligazioni PASCHTO1/16 9 ZC per un controvalore di lire 42.597.940 da riferire sull’apposito conto titoli 59220 intestato al ********* nonché alla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento istituiti dalla società Ducato Gestioni spa costituiti da azioni Italia per un controvalore di lire 6.728.248 e di azioni internazionali per il medesimo controvalore da effettuare in un’unica soluzione in data pari a quella di erogazione del finanziamento e da gestire mediante il suindicato conto titoli.

Tra le altre clausole il contratto prevede che i titoli suindicati vengano rilasciati in garanzia a favore della banca nelle forme del pegno degli strumenti finanziari ovvero del pegno di crediti a garanzia dell’integrale rimborso di tutto quanto dovuto in dipendenza del finanziamento e di ogni obbligazione spettante a carico del cliente.

Con detto contratto il ***** ha conferito altresì mandato irrevocabile alla banca a provvedere ad acquistare gli strumenti finanziari suddetti e a gestire e riferire le quote dei fondi sul conto titoli suindicato.

Sempre dal corpo del testo della proposta di contratto, costituita da un modulo predisposto dalla banca, risulta che il cliente abbia dichiarato (vedi sez. B e sez. C) di aver ricevuto e preso visione del documento allegato regolante i termini e le condizioni del prestito obbligazionario e del prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico delle quote di fondi nonché di essere stato informato che gli ordini di acquisto di tali titoli obbligazionari e di tali fondi si riferiscono ad operazione in cui la banca *** ha un interesse in conflitto in quanto i titoli in questione sono stati emessi da soggetti ad essa collegati da rapporti di gruppo.

Si può affermare che il piano finanziario in questione è composto da più contratti (almeno 4) tra di loro collegati da un unico vincolo funzionale: si tratta cioè di un contratto atipico, di natura mista, avente ad oggetto la erogazione da parte della banca di un finanziamento al cliente al tasso di interesse del 6,67% da rimborsare in rate mensili per 15 anni, vincolato ed esclusivamente finalizzato all’acquisto di strumenti finanziari, obbligazioni vendute fuori mercato ed in contropartita diretta con la banca e quote di fondi comuni azionari istituiti e gestiti da società del gruppo della MPS, con la contestuale costituzione di un pegno a garanzia, dato dagli strumenti stessi e con il mandato irrevocabile alla banca alla gestione di dette operazioni e di quanto altro strumentale su apposito conto. In definitiva, il piano 4 You contiene elementi del contratto di muto, di quello di pegno, di quello di mandato e di quello di intermediazione finanziaria.

In quanto tale deve ritenersi soggetto anche alle disposizioni previste per quest’ultima materia dalla speciale disciplina prevista dal TUF (Dlgs 58/1998) e dal regolamento attuativo CONSOB 11522/1998, oltre che alla normativa del codice civile.

L’attore ha dedotto quale primo motivo di impugnativa del contratto la sua nullità per la violazione di una serie di norme previste dal TUF e regolam. Consob cit., quelle sopra specificamente indicate, norme relative ai doveri di comportamento posti a carico dell’intermediario e stabilite non solo nell’interesse del singolo contraente bensì a tutela degli interessi generali, come confermato da più parti nel testo delle disposizioni stesse, laddove si fa espresso riferimento all”interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare (ari 21 TUIF, ari 26 regol. CONSOB).

Secondo la prospettazione dell’attore proprio il combinato disposto delle citate norme costituirebbe norma imperativa di legge la cui violazione determinerebbe la illiceità della causa e di qualsiasi negozio giuridico ad esse contrario ai sensi dell’ari 1343 c.c.

Tale prospettiva non può essere accettata sul piano dogmatico se non previa distinzione tra le norme sopra indicate.

Certamente va condivisa l’impostazione secondo cui le disposizioni del TUF ed il suo regolamento attuativo, proprio in quanto mirano a realizzare non solo l’interesse del singolo bensì quelli più generali di rango costituzionale (art. 41 Cost.) del risparmio e dell’economia, costituiscono norme imperative. Da ciò deriva che se dette norme prescrivono requisiti del contratto, ossia del loro contenuto e forma, come per esempio l’art. 23 TUF, ovvero l’art. 29 Reg. CONSOB sulla forma scritta, la loro violazione, per il richiamo dell’art. 1418 c.c., può dare luogo a nullità dello stesso.

Ciò che tuttavia è determinante ai fini del pronunciamento di nullità, è che la norma che si assume violata “attenga ad elementi ‘intrinseci’ della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c. c.) I comportamenti tenuti dalle pani nel corso delle trattative o durante l’esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e s’intende, allora, che la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto” (così testualmente da ultimo Cass. sez. I 29.9.2005 n. 19024).

Ebbene, deve allora distinguersi tra le disposizioni speciali che si assumono violate (art. 21 TUF, 24, 26, 28, 29, 32, 37 47 Regol. CONSOB) tra quelle, la gran parte, che attengono, quale corollario del principio più generale di correttezza e buona fede, a specifici doveri di comportamento dell’intermediario esigibili nella fase delle trattative o dell’esecuzione del contratto e quelle che, invece attengono alla struttura stessa del contratto.

In base al principio di non interferenza fra regole di validità e regole di comportamento, principio desumibile anche dalla chiarificatrice sentenza della Suprema Corte da ultimo ricordata, invero, la nullità potrebbe tuttavia essere ricondotta al comportamento scorretto della banca (e non al vizio dell’atto in sé) al momento della formazione del contratto solo ove tale caso fosse previsto dalla legge, che con apposita norma dovesse incorporare nella regola di validità del contratto anche quella di comportamento. E tale appare il principio che informa la disciplina dettata per la tutela del consumatore, così come prevista dagli artt. 1469 ss. c.c.. Essa, con la sanzione della inefficacia - a favore del solo consumatore - introduce il concetto nuovo di violazione della norma che vieta l’inserimento di clausole contrattuali vessatorie per la cui valutazione e accertamento (art. 1469 ter c.c.) si fa riferimento sia all’oggettivo e complessivo squilibrio nella regolamentazione dei diritti e degli obblighi contrattuali (vedi l’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre ovvero la mancanza di chiarezza del contenuto del contratto) sia al comportamento delle parti non improntato a buona fede ossia delle parti che non abbiano reso quella particolare clausola oggetto di apposita trattativa.

Passando alla disamina delle norme di cui è stata denunciata la violazione può rilevarsi quanto segue.

Per quanto riguarda gli artt. 21 TUIF e 23 si tratta di disposizioni rafforzative del principio di correttezza e buona fede che prescrivono all’intermediario comportamenti di diligenza, correttezza e trasparenza nonché di adeguata informazione. La loro eventuale violazione, a prescindere dall’accertamento di merito in ordine alla stessa, per le ragioni anzidette, non può perciò determinare nullità del contratto, ma eventualmente rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale o contrattuale. Quanto detto vale anche per l’art. 26 Reg. Consob che impone il rispetto di regole doverose di comportamento tra cui quella di astenersi da condotte che possano avvantaggiare un investitore ai danni di un altro, quella di operare in modo adeguato rispetto alle esigenze dell’investitore mediante l’acquisizione di una conoscenza adeguata dello strumento finanziario onde consentire al medesimo di effettuare una scelta consapevole.. Anche l’art. 28 Reg. cit. prescrive una serie di comportamenti relativi alla attuazione di una completa informazione, mediante anche la consegna di appositi fogli informativi, onde consentire all’investitore di operare nella piena consapevolezza delle proprie scelte. Ancora, l’art. 32 reg. cit. ispirato al principio di correttezza (art. 1337 c.c.) riguarda le regole di comportamento alle quali gli intermediari devono attenersi in fase di negoziazione ossia di esecuzione degli ordini impartiti, la cui violazione, perciò non riguardando la fase genetica del contratto, non può determinare la sua nullità.

Diversamente l’art. 47 reg. cit. tra gli altri aspetti concerne anche la congruità dello strumento finanziario acquisito in garanzia rispetto all’importo finanziato, che francamente non sembra potersi escludere per il fatto che a garanzia del finanziamento siano posti gli stessi strumenti finanziari acquistati. L’art. 27 riguarda in parte anche la struttura del contratto in quanto imponendo il dovere, in ossequio al principio di trasparenza, di astenersi dall’operare in situazione di conflitto di interessi impone nel caso in cui si voglia procedere ugualmente di informare l’investitore per iscritto mediante chiari moduli con evidenziazione grafica dell’informazione ricevuta e, ciò nonostante, della volontà espressa.

Sul punto si può notare che sia nella sezione B che nella sezione C del contratto nessuna evidenziazione appare riguardo alla informazione ed alla autorizzazione del cliente a procedere nonostante la conoscenza della situazione di conflitto di interessi in cui si trovava la banca ***. Sul punto può ritenersi che la norma è stata violata.

L’art. 29 sempre nella stessa ottica prevede l’obbligo di astensione dell’intermediario dall’effettuare operazioni non adeguate, del quale l’investitore deve essere previamente informato, e in caso di conclusione dell’operazione ciò malgrado, impone l’assenso esplicito dell’investitore che deve essere rilasciato per iscritto, o in caso di ordine telefonico, questo deve essere registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dall’investitore. Nel caso di specie non vi è dubbio che in considerazione dell’anziana età del **** e della sua posizione di pensionato (doc. 8) nonché dei gravi problemi di salute del medesimo, come ampiamente documentati (docc. 2-8) e infine, in relazione alla mancata acquisizione di notizie specifiche utili per valutare la sua situazione finanziaria e la sua propensione al rischio (vedi mancata specificazione sul punto nella premessa del contratto), l’operazione non potesse ritenersi al medesimo adeguata: trattasi, infatti, di operazione la cui redditività è palesemente legata all’andamento complessivo sul mercato solo nel medio-lungo termine dei titoli azionari, che consenta di ammortizzare le oscillazioni anche negative e ciò a fronte di una perdita netta del solo investimento obbligazionario per effetto della differenza tra interesse pagato e rendimento garantito. Proprio in virtù di ciò lo stesso **** aveva fin da subito cercato di capire come e con quali benefici avrebbe potuto ritirarsi prima dello scadere dei 15 anni (cfr. biglietto documentativo dei calcoli effettuati doc. 9), informativa questa a lui spettante per legge. Nel caso di specie non appare in alcuna parte una dichiarazione specifica in cui il **** abbia dato il consenso ad operazione per il medesimo non adeguate.

Una ulteriore violazione concernente il contenuto del contratto riguarda quella dell’an. 37 del cii reg. in base al quale, tra gli altri elementi, deve essere specificato che l’investitore ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero di disporre il ritiro in tutto o in parte del trasferimento ed il ritiro dei propri valori senza addebito di alcuna penalità.

Con la clausola 8 della sez. 2 del contratto si prescrivono, infatti, le modalità di estinzione anticipata del contratto per volontà dell’investitore. Tale clausola è posta in violazione dell’art. 37 cit., dell’art. 47 cit. che impone che ogni condizione, tasso di interesse e sua variazione in senso sfavorevole debba essere espressamente indicata con clausola specificamente approvata dall’investitore, che nel caso esaminato non ricorre.. Ciò appare sufficiente per affermare la nullità di detta clausola, che per di più pare porsi altresì in contrasto con le disposizione di cui all’art. 1469 ter c.c. dato il suo contenuto poco chiaro e non facilmente determinabile e vessatorio.

La determinazione dell’importo da corrispondere alla banca in caso di estinzione anticipata è rappresentato da una formula matematica, laddove in essa sono contenute delle variabili assolutamente indeterminabili o comunque di difficile individuazione rappresentate dalla “r”del tasso IRS non obiettivamente rilevabili e da tutte le sue variabili “rti, rt2”, variabili che oltretutto mal si conciliano con il pagamento delle spese effettivamente e necessariamente sostenute da controparte in vista di quel singolo contratto ovvero con la attualizzazione delle rate dovute, voci queste alle quali dovrebbe correlarsi un equo corrispettivo dovuto per l’anticipata risoluzione del contratto.

Con tale clausola in realtà è stata creata una implicita penale (cfr. relazione doc. 11 attore) come confermato dalla stessa circolare che altra banca del gruppo ha inviato ai suoi promotori finanziari volta a rinunciare a pretendere qualsiasi penale di estinzione anticipata derivante appunto dall’applicazione di spread differenti tra quello applicato al tasso del finanziamento e quello applicato al tasso di attualizzazione al momento dell’estinzione (doc. 25). A prescindere dalla violazione delle forme imposte dalle disposizioni del regol. Consob la vessatorietà della clausola deriverebbe altresì dalla non riconoscibile giustificazione di tale corrispettivo e quindi dalla impossibilità per il consumatore di effettuare una scelta consapevole riguardo al suo diritto di recesso in tal senso ingiustificatamente compresso dalla inevitabile esposizione al rischio di subire un forte ed ingiustificato pregiudizio dei suoi diritti economici oltre che una pregiudizievole denuncia alla Centrale Rischi, conseguente alla cessazione del pagamento delle rate di rimborso del mutuo.La vessatorietà di detta clausola inoltre deriverebbe dalla mancata corrispondenza di analoga clausola in ipotesi di recesso anticipato della banca intermediaria. In definitiva, in base alla ricostruzione qui condivisa laddove le norme siano attinenti alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione di tali norme imperative, quali devono essere considerate quelle previste dal TUF e dal regolamento attuativo, determina la nullità del contratto, senza che tale sanzione debba essere espressamente prevista, essendo sufficiente il richiamo ad esse da parte dell’art. 1418 1° co. c.c..

Ne consegue che le disposizioni da ultimo citate ossia l’art. 27 reg. che prescrive che la dichiarazione di consenso dell’investitore all’operazione in conflitto di interesse oltre che scritta sia graficamente evidenziata, l’art. 29 che prescrive che l’ordine di esecuzione di operazione inadeguata debba essere impartito per iscritto, l’art. 37 che prescrive di specificare che l’investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre in tutto o in pane il trasferimento o il ritiro dei propri valori senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, infine l’art. 47 che prevede che sia indicato il tasso di interesse, e ogni altro prezzo o condizione praticati e che la possibilità di variazione in senso sfavorevole all’investitore del tasso o del prezzo o condizione debba essere specificatamente approvata dall’investitore costituiscono tutte norme relative agli elementi costitutivi del contratto, forma e/o contenuto e quindi determinano delle regole di validità dello stesso, la cui violazione nel caso esaminato, come sopra accertata, ne ha determinato la nullità.

La nullità del contratto in accoglimento della domanda posta in via principale dall’attore determina per effetto delle regole sull’indebito pagamento (art. 2033 ss c.c.) la condanna della banca alla restituzione in favore del primo delle somme da quest’ultima percepite fino alla presente pronuncia in esecuzione del contratto dichiarato nullo, con corrispondente diritto della banca a vedersi restituire o meglio a trattenere i titoli finanziati e dalla stessa fino alla pronuncia detenuti in pegno.In tema di indebito oggettivo, a differenza dell’indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), l’errore del solvens e la sua scusabilità, non rileva. La buona o mala fede dell’accipiens incide sulla diversa decorrenza degli interessi dovuti nel primo caso dalla data della domanda giudiziale; nel secondo dalla data dell’avvenuto pagamento. È principio consolidato che la buona fede dell’accipiens si presume e può essere esclusa solo dalla prova contraria, vale a dire della consapevolezza da parte di questi dell’insussistenza di un suo diritto al pagamento (cfr. tra le altre Cass., sez. III, 06-02-1998, n. 1293). Nel caso di specie non sussistono elementi tuttavia per ritenere che da parte della banca vi sia stata mala fede nel percepire dette somme, tenuto conto del resto anche della controversa interpretazione in dottrina ed in giurisprudenza del contratto in questione, cosicché gli interessi sulla somma da restituire andranno calcolati solo a partire dalla domanda giudiziale (15.6.2004).

Niente, poi, è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria posto che trattasi di debito di valuta onde è richiesta la prova, che non è stata data nel caso di specie, del maggior danno subito per effetto della stipulazione di detto contratto e per la mancata pronta restituzione delle somme.

Anche la domanda risarcitoria va rigettata in primo luogo avendo mancato l’attore di dare prova dell’ulteriore pregiudizio economico subito in forza della conclusione del contratto che non fosse quello derivante dall’esborso di denaro per ottenere il finanziamento richiesto. Per finire non vi è alcuna ragione per accogliere la domanda relativa alla richiesta di comunicazione da dare alla centrale Rischi.

Le spese seguono la soccombenza  …


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria, istanza, deduzione ed eccezione respinta, in accoglimento della domanda attrice dichiara nullo il contratto denominato Piano finanziario 4You stipulato tra le parti in data 10.4.2001 e per l’effetto condanna la Banca **** a restituire all’attore *****  le spese sostenute e le rate da questi rimborsate dei finanziamenti ricevuti sul conto **** acceso presso la filiale di Empoli della banca convenuta in esecuzione di detto contratto fino alla pubblicazione della sentenza ed addebitate su conto corrente n. **** oltre interessi legali calcolati sull’intera somma dalla domanda al saldo.

Condanna la banca convenuta a rifondere all’attore le spese processuali liquidate in complessivi euro ****** oltre IVA e CAP sul dovuto come per legge.


Firenze 17.11.2006