Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28806 - pubb. 04/03/2023

Convenienza della proposta di concordato preventivo e comparazione con l’alternativa fallimentare

Tribunale Tempio Pausania, 14 Febbraio 2023. Pres., est. Marino.


Concordato preventivo – Alternativa fallimentare – Distinzione



Il giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo richiede di svolgere un opportuno giudizio comparativo tra la proposta concordataria e l’alternativa fallimentare. Tale comparazione deve porre a confronto non solo l’ammontare del pagamento concordatario proposto con la sommatoria dei valori di liquidazione ritraibili in sede fallimentare, ma anche gli ulteriori elementi che possono influenzare le condizioni di pagamento e/o il soddisfacimento dei creditori in generale, ove occorre, in particolare, considerare:


(i) il grado di certezza e le tempistiche del pagamento dei creditori nelle due ipotesi a confronto;


(ii) i vantaggi, anche non meramente monetari, derivanti ai creditori dalla continuità aziendale nel concordato;


(iii) l’impatto sociale della continuità sul territorio, anche in termini di conservazione dell’occupazione a favore di dipendenti che, nello scenario fallimentare, troverebbero difficilmente un nuovo impiego, nonché su tutti gli altri stake holders coinvolti, quali i fornitori, imprese comunque interessate, ecc.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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