Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32510 - pubb. 24/12/2024

AdR ad efficacia estesa ex art. 61 CCII: classamento del 25 % del credito degli advisors

Tribunale Verona, 12 Dicembre 2024. Pres., est. Lanni.


Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII – Credito degli advisors – Prededuzione nella misura del 75 % ex art. 6 CCII – Classamento del 25 % nella classe dei crediti privilegiati – Sussistenza di un interesse economico omogeno rispetto agli altri creditori privilegiati – Esclusione – Regole di classamento – Violazione



In tema di classamento nell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, ex artt. 57 e 61 CCII, non è ammissibile la previsione di un’unica categoria dei creditori privilegiati con l’inserimento dei crediti professionali degli advisors corrispondenti al 25 % del compenso non assistito dalla prededuzione prevista dall’art. 6 CCII. Invero, si ritiene che la posizione peculiare degli advisors (i quali hanno costruito lo strumento di regolazione della crisi con la società ricorrente, hanno assistito la stessa nel procedimento di omologazione e, soprattutto, in caso di omologazione si vedono riconosciuta la prededuzione sul 75 % del compenso) li renda portatori di un interesse differenziale rispetto a quello degli altri professionisti, tale da escludere un interesse economico omogeneo.


[Fattispecie in cui, tuttavia, l’erroneo inserimento dei crediti in questione nella categoria è stato ritenuto irrilevante, poiché l’adesione degli altri creditori della categoria supera il 75 %, anche neutralizzando il credito e la conseguente adesione degli advisors] (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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