Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33503 - pubb. 02/09/2025

Appello Napoli: l’imprenditore individuale cancellato può accedere al concordato minore liquidatorio

Appello Napoli, 14 Luglio 2025. Pres. Molfino. Est. D'Inverno.


Sovraindebitamento - Imprenditore cancellato dal Registro Imprese - Concordato Minore liquidatorio - Ammissibilità



Una volta cessata l’attività d’impresa, l’imprenditore individuale può accedere al concordato minore liquidatorio, richiedente l’apporto di risorse esterne, non essendo a ciò di ostacolo il disposto normativo dell’art. 33, comma 4, CCII, che sanziona con l’inammissibilità la sola possibilità di proporre un concordato minore in continuità, ex art. 74, comma 1, CCII, prevista dal legislatore per gli imprenditori collettivi ed individuali al fine di evitare che l’utilizzo dello strumento concordatario, presumibilmente volto alla continuazione dell’attività d’impresa, potesse essere usato, o meglio abusato, da chi volontariamente si era cancellato dal registro delle imprese, scegliendo di porre fine alla propria attività d‘impresa, rispetto alla quale, pertanto, neppure poteva porsi un problema di risoluzione di una crisi d’impresa, e dunque, di continuazione dell’attività. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



V. commento di A. MANCINI, “Concordato Minore: ancora sull’art. 33, comma 4, CCII, e l’imprenditore individuale cancellato (Nota a Corte di Appello di Napoli 14 luglio 2025 e Corte di Appello di Roma 13 sicembre 2024)”, in questa Rivista, luglio 2025



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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